La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99
che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di
affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di
certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato
mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la
manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.
Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il
manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività
sull’impianto:
1) visite di manutenzione preventiva, finalizzate
alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti
dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature,
dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le
operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.).
Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato
una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la
definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo
tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata
una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze
dell’impianto”.
In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche
tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle
condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le
caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali).
E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la
manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello
stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche
tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a
punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il
numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una
corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le
eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione
dell’impianto.